Cambio di Residenza

Ultima modifica 21 gennaio 2020

Dal 9 maggio 2012, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche (dichiarazione di residenza, cambio abitazione all'interno del Comune, trasferimento all'estero) subiscono delle variazioni.

Il cittadino,  entro 20 giorni dalla variazione, può presentare la dichiarazione anagrafica, utilizzando  la modulistica allegata predisposta dal Ministero dell'Interno, non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica. L'invio per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che il soggetto sia identificato con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
  • che la dichiarazone sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata dal dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione può essere inoltrata:

  • direttamente all'Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, ESCLUSO il sabato.
  • per raccomandata a: Comune di Ornago - Ufficio Anagrafe - Via Santuario, 6 - 20876 Ornago (MB)
  • all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.ornago.mb.it
  • all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comuneornago@postecert.it
  • al numero di fax: 039 6011094

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe,  entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, effettua la registrazione della dichiarazione stessa; gli effetti giuridici della dichiarazione decorrono dalla data di presentazione. 

Gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione. Se il termine decorre senza risposta (silenzio assenso) da parte dell'Amministrazione, la registrazione si intende confermata.

Nel caso di accertamenti negativi per la mancanza dei requisiti, l'Ufficiale d'Anagrafe deve darne comunicazione all'interessato e segnalare quanto emerso al Comune di provenienza.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO A.

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO B.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in Anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione tradotta o su modello internazionale.

Le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, prevedono la decadenza dai benefici e la segnalazione all'Aurorità di Pubblica Sicurezza.


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